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Commento:
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Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. |
Linea 1: | Linea 1: |
= Situazione Italiana = | = Normativa Italiana = |
Linea 3: | Linea 3: |
1) La [[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0020:IT:HTML|direttiva europea 2002/20/CE ]] (punto 5) è in contrasto con la [[http://www.urpcomunicazioni.it/codice_comunicazioni.htm|legge italiana]] (articolo 104 punto 3: è il nostro caso). Il senso con cui leggere la direttiva europea è questo: se una situazione non è coperta da questa direttiva, non bisogna richiedere nessuna autorizzazione. Noi NON siamo coperti da questa direttiva in quanto rientriamo in pieno nel punto 5, che ci esclude dalla direttiva. Inoltre dato che utilizzamo dispositivi certificati CE, la legge italiana non può in alcun modo limitare l'utilizzo di questi dispositivi (vedi apparati wireless per outdoor come ubiquity NS). | L'italia è stato probabilmente il paese Europeo con le leggi più ambigue in materia di Wi-Fi. |
Linea 5: | Linea 5: |
2) In quanto non siamo ISP non dobbiamo fare data retention. Collaboriamo con le autorità se richiesto ma non possiamo chiedere ai nostri apparati di fare i log di 6 mesi. | Fortunatamente il trend è cambiato! |
Linea 7: | Linea 7: |
3) Se condividiamo una adsl rompendo l'EULA, il massimo che può succedere è che ci chiudono il contratto e -come dice Alex- andiamo ad un operatore migliore! <<BR>> |
Così come in tutto il resto dell'Europa, i collegamenti radio tra privati sulle frequenze collettive (2.4 GHz, 5 GHz, 17 GHz) sono stati liberalizzati dal nuovo codice delle comunicazioni elettroniche entrato in vigore a giugno 2012, così come recita il sito dell'[[http://www.comunicazioniliguria.it/wifi.htm|ispettorato delle comunicazioni della Liguria]]: '''“Uso privato: non è prevista alcuna autorizzazione. Le apparecchiature sono comprese in quelle previste di libero uso ai sensi dell’art. 105, comma 1, lettera b del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), così come modificato dall'art. 70 del D.Lgs. 70/2012.”''' Più specificamente, il Decreto Legislativo 28 maggio 2012, n. 70 ha modificato il D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), a seguito del recepimento delle direttive europee 2009/140/CE e 2009/136/CE. '''A partire dall'entrata in vigore del Decreto (1 giugno 2012), non sono più soggette ad autorizzazione le reti RadioLAN-HiperLAN (wi-fi) ad uso privato, anche nel caso transitino al di fuori del proprio fondo'''. Anche condividere la propria connessione WI-FI liberamente non è più illegale da quando il decreto Pisanu, che imponeva pesanti restrizioni e condizioni all'accesso ad internet, [[http://www.wispot.it/blog/modificato-decreto-pisanu-cosa-cambia-hotspot-wifi/|non è stato prorogato]]. |
Linea 12: | Linea 17: |
= Regime di libero uso per gli apparati a 5.8GHz = | == Fare collegamenti radio su suolo pubblico è legale? == |
Linea 14: | Linea 19: |
(ma con drastiche limitazioni di potenza e di antenne) |
La pagina dedicata al wifi dell'[[http://www.comunicazioniliguria.it/wifi.htm|ispettorato delle comunicazioni della liguria]] (segui il link per leggerla), pur avendo un'aspetto poco professionale, contiene un riassunto ben fatto dell'attuale situazione normativa che indica esplicitamente quali sono le frequenze liberamente utilizzaibili ed i limiti di potenza a cui attenersi. |
Linea 17: | Linea 21: |
In base al nuovo codice delle comunicazioni elettroniche (D. L. 1 Agosto 2003, n.259, Art. 105, comma 1, lettera o [[attachment:codice_comunicazioni.pdf]] ), l'uso degli apparati 5.8GHz per la realizzazione di reti private è COMPLETAMENTE LIBERO anche se si attraversa suolo pubblico. Cioè, a differenza dei 2.4GHz, non c'è bisogno di chiedere alcuna autorizzazione, nè pagare canoni. | In ninux le frequenze principalmente utilizzate sono 2.4 GHz (per gli [[http://it.wikipedia.org/wiki/Hotspot_(WLAN)|hotspot]] e per le [[http://wiki.ninux.org/ReteMesh|reti mesh]]) e 5.4-5.7 GHz (per i collegamenti punto punto a lunga distanza). |
Linea 19: | Linea 23: |
Chiaramente la massima potenza EIRP deve essere quella di uno Short Range Device di utilizzo non specifico (ossia di 25mW, pari a circa 14dBm) che, grazie alle caratteristiche degli apparati Wi-LAN, significherebbe fare massimo 1-2Km, ma non è così, sfruttando l'alta quota delle montagne e le antenne ad alto guadagno e maggiori potenze di strada se ne fa molta di più! | Alternativamente, se volete avere più informazioni potete consultare il testo completo del '''[[attachment:codice-comunicazioni-elettroniche-2012.pdf|Codice delle Comunicazioni Elettroniche]]''' consolidato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 giugno 2012. |
Linea 21: | Linea 25: |
Quindi per chi ha bisogno di velocità (fino a 60Mbs!!!), per chi NON vuole problemi burocratici e soprattutto per chi non vuole pagare canoni, la soluzione Wi-LAN a 5.8GHz è l'ideale. | == Condividere la propria connessione ad Internet è legale? == |
Linea 23: | Linea 27: |
Ma attenzione non bisogna superar e la potenza di 25 mW, pari a 14 dBm e di conseguenza le antenne usate non possono essere ad alto guadagno altrimenti si esce da quanto prevede la normativa e si devono pagare i canoni! | Da quando il '''[[http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Pisanu#Il_decreto_Pisanu_antiterrorismo|decreto Pisanu Anti Terrorismo]]''' non è stato prorogato condividere la propria connessione liberamente (ovvero senza verificare l'identità di chi la usa e tenere i log completi) attraverso un access point aperto (ovvero senza password) non è più illegale. |
Linea 25: | Linea 29: |
Fonte: http://www.radiogiornale.org/171to180/178.htm | Se non sapete cosa era il decreto Pisanu potete consultare la relativa [[http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Pisanu#Il_decreto_Pisanu_antiterrorismo|sezione dedicata su Wikipedia]]. |
Linea 27: | Linea 31: |
Per uso esterno pero' la normativa europea dice che gli apparati a 5Ghz devono avere un sistema per non interferire con i radar: Riferimento: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC7003E.PDF |
Ci sono altri problemi legali che potrebbero verificarsi, anche se l'eventualità che si verifichino è davvero remota, pensate solo che ai ragazzi di Ninux in più di 10 anni non è mai capitato. Analizziamo quindi questi possibili problemi e le relative soluzioni: |
Linea 30: | Linea 33: |
1. '''EULA''': I grandi operatori di TLC spesso fanno dei contratti in cui si vieta espressamente di condividere la connessione con il proprio vicinato, pena la recisione del contratto; 2. '''Responsabilità dell'titolare dell'ADSL''': Essendo l'[[http://it.wikipedia.org/wiki/Indirizzo_IP|indirizzo ip]] utilizzato dagli utenti dell'[[http://it.wikipedia.org/wiki/Hotspot_(WLAN)|hotspot]] registrato a nome del titolare del contratto con la compagnia telefonica, nell'eventualità che qualcuno commetta un atto illecito attraverso tale condizione e che questo atto sia grave a tal punto da essere denunciato alle autorità competenti, le autorità andranno a bussare alla porta del titolare |
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Linea 31: | Linea 36: |
L'eventualità che il caso numero 1 si verifichi è davvero remota, dato che l'unica misura che l'operatore potrebbe adottare è recidere il contratto, cosa che ovviamente va contro i suoi stessi interessi economici. Inoltre molti altri operatori, specialmente i piccoli operatori locali, non inseriscono questa clausola nei contratti, quindi anche nel caso questa eventualità si verifichi si può sempre andare "dalla concorrenza" :-) . | |
Linea 32: | Linea 38: |
== Links: Raccolta di leggi e articoli che riguardano il wireless. == | Anche l'eventualità che il caso numero 2 si verifichi è remota, inoltre '''se in tutti paesi europei è disponibile il wifi aperto e senza bisogno di autenticazione nelle principali piazze delle grandi città, perchè qui in Italia ci dobbiamo fare tutti questi problemi?''' |
Linea 34: | Linea 40: |
Nel caso il problema numero 2 si verifichi il titolare dovrà semplicemente spiegare e dimostrare che condivide gratuitamente ed in modo volontario la propria connessione ad internet attraverso il suo router wifi. | |
Linea 35: | Linea 42: |
D.Lgs. 259/03 (codice delle telecomunicazioni - inerentemente all'autorizzazione da richiedere per gli esercizi cui ci riferiamo) http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/03259dl.htm |
Tuttavia, un modo per tutelarsi ulteriormente c'è, ed è quello di fare in modo che tutto il traffico generato dall'[[http://it.wikipedia.org/wiki/Hotspot_(WLAN)|hotspot]] venga instradato sulla rete [[https://www.torproject.org/|TOR]]. Se siete generosi e volete condividere la vostra connessione ma siete ansiosi e le vostre paure vi bloccano potete utilizzare questa soluzione tecnica. Per maggiori informazioni su questo argomento contattaci su una delle nostre [[http://wiki.ninux.org/MailingLists|mailing list]]. |
Linea 39: | Linea 44: |
Legge 155 del 31 luglio 2005 ( ex D.L. 27 luglio 2005 nr.144 convertito in legge - conosciuto come Decreto Pisanu) http://www.parlamento.it/leggi/05155l.htm |
== Casi di battaglie legali wireless nel mondo == |
Linea 43: | Linea 46: |
Decreto Interministeriale (MinInterno) di attuazione del 16 agosto 2005 http://www.privacy.it/dm20050816.html |
Ecco una lista degli articoli che descrivono casi di battaglie legali relazionati col wireless: |
Linea 46: | Linea 48: |
Circolare MinInterno nr.557/2005 del 29 agosto 2005. http://www.interlex.it/testi/c_int_05_557.htm Decreto Legge 248/2007 del 31 dicembre 2007 http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/07248d.htm * [[http://www.comunicazioni.it/it/index.php?IdPag=725|Codice delle Comunicazioni Elettroniche]] * http://www.lastknight.com/articoli/wireless-lan-la-guida-definitiva-alla-normativa/ * http://www.antidigitaldivide.org/index.php?module=cmpro&func=viewpage&pageid=78 * http://www.interlex.it/tlc/indice.htm * http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0020:IT:HTML (molto importante!!! ) Spediti in mailing list il 12 gennaio 2008 * http://www.comunicazioni.it/binary/min_comunicazioni/cittadini/codice_comunicazioni.pdf [[attachment:codice_comunicazioni_downloaded_12_gen_08.pdf]] * http://www.comunicazioni.it/binary/min_comunicazioni/cittadini/DM_2003_05_28.pdf [[attachment:DM_2003_05_28.pdf]] Spedito in mailing list Febbraio 2008 * http://www.comunicazioni.it/come/autorizzazioni_licenze/ == Riassunti == http://darkman.it/docs/sintesi-delle-normative-wireless-in-italia/ |
* [[http://punto-informatico.it/3606621/PI/News/usa-liberta-wifi.aspx|USA, libertà di WiFi]]: ''L'abbonato non è tenuto a proteggere la propria connessione wireless: la legge non stabilisce che debba collaborare con i detentori dei diritti nella prevenzione delle violazioni del copyright'' * [[http://punto-informatico.it/3618654/PI/News/fedoforno-assoluzione-grazie-al-wifi.aspx]|Fedoforno, assoluzione grazie al WiFi]]: ''Il Tribunale di Roma libera un professionista dalle accuse di accesso a materiale illecito. Soggetti terzi potrebbero aver sfruttato la sua connessione senza fili. I log non bastano per una condanna'' |
Normativa Italiana
L'italia è stato probabilmente il paese Europeo con le leggi più ambigue in materia di Wi-Fi.
Fortunatamente il trend è cambiato!
Così come in tutto il resto dell'Europa, i collegamenti radio tra privati sulle frequenze collettive (2.4 GHz, 5 GHz, 17 GHz) sono stati liberalizzati dal nuovo codice delle comunicazioni elettroniche entrato in vigore a giugno 2012, così come recita il sito dell'ispettorato delle comunicazioni della Liguria:
“Uso privato: non è prevista alcuna autorizzazione. Le apparecchiature sono comprese in quelle previste di libero uso ai sensi dell’art. 105, comma 1, lettera b del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), così come modificato dall'art. 70 del D.Lgs. 70/2012.”
Più specificamente, il Decreto Legislativo 28 maggio 2012, n. 70 ha modificato il D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), a seguito del recepimento delle direttive europee 2009/140/CE e 2009/136/CE. A partire dall'entrata in vigore del Decreto (1 giugno 2012), non sono più soggette ad autorizzazione le reti RadioLAN-HiperLAN (wi-fi) ad uso privato, anche nel caso transitino al di fuori del proprio fondo.
Anche condividere la propria connessione WI-FI liberamente non è più illegale da quando il decreto Pisanu, che imponeva pesanti restrizioni e condizioni all'accesso ad internet, non è stato prorogato.
Fare collegamenti radio su suolo pubblico è legale?
La pagina dedicata al wifi dell'ispettorato delle comunicazioni della liguria (segui il link per leggerla), pur avendo un'aspetto poco professionale, contiene un riassunto ben fatto dell'attuale situazione normativa che indica esplicitamente quali sono le frequenze liberamente utilizzaibili ed i limiti di potenza a cui attenersi.
In ninux le frequenze principalmente utilizzate sono 2.4 GHz (per gli hotspot e per le reti mesh) e 5.4-5.7 GHz (per i collegamenti punto punto a lunga distanza).
Alternativamente, se volete avere più informazioni potete consultare il testo completo del Codice delle Comunicazioni Elettroniche consolidato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 giugno 2012.
Condividere la propria connessione ad Internet è legale?
Da quando il decreto Pisanu Anti Terrorismo non è stato prorogato condividere la propria connessione liberamente (ovvero senza verificare l'identità di chi la usa e tenere i log completi) attraverso un access point aperto (ovvero senza password) non è più illegale.
Se non sapete cosa era il decreto Pisanu potete consultare la relativa sezione dedicata su Wikipedia.
Ci sono altri problemi legali che potrebbero verificarsi, anche se l'eventualità che si verifichino è davvero remota, pensate solo che ai ragazzi di Ninux in più di 10 anni non è mai capitato. Analizziamo quindi questi possibili problemi e le relative soluzioni:
EULA: I grandi operatori di TLC spesso fanno dei contratti in cui si vieta espressamente di condividere la connessione con il proprio vicinato, pena la recisione del contratto;
Responsabilità dell'titolare dell'ADSL: Essendo l'indirizzo ip utilizzato dagli utenti dell'hotspot registrato a nome del titolare del contratto con la compagnia telefonica, nell'eventualità che qualcuno commetta un atto illecito attraverso tale condizione e che questo atto sia grave a tal punto da essere denunciato alle autorità competenti, le autorità andranno a bussare alla porta del titolare
L'eventualità che il caso numero 1 si verifichi è davvero remota, dato che l'unica misura che l'operatore potrebbe adottare è recidere il contratto, cosa che ovviamente va contro i suoi stessi interessi economici. Inoltre molti altri operatori, specialmente i piccoli operatori locali, non inseriscono questa clausola nei contratti, quindi anche nel caso questa eventualità si verifichi si può sempre andare "dalla concorrenza" .
Anche l'eventualità che il caso numero 2 si verifichi è remota, inoltre se in tutti paesi europei è disponibile il wifi aperto e senza bisogno di autenticazione nelle principali piazze delle grandi città, perchè qui in Italia ci dobbiamo fare tutti questi problemi?
Nel caso il problema numero 2 si verifichi il titolare dovrà semplicemente spiegare e dimostrare che condivide gratuitamente ed in modo volontario la propria connessione ad internet attraverso il suo router wifi.
Tuttavia, un modo per tutelarsi ulteriormente c'è, ed è quello di fare in modo che tutto il traffico generato dall'hotspot venga instradato sulla rete TOR. Se siete generosi e volete condividere la vostra connessione ma siete ansiosi e le vostre paure vi bloccano potete utilizzare questa soluzione tecnica. Per maggiori informazioni su questo argomento contattaci su una delle nostre mailing list.
Casi di battaglie legali wireless nel mondo
Ecco una lista degli articoli che descrivono casi di battaglie legali relazionati col wireless:
USA, libertà di WiFi: L'abbonato non è tenuto a proteggere la propria connessione wireless: la legge non stabilisce che debba collaborare con i detentori dei diritti nella prevenzione delle violazioni del copyright
Fedoforno, assoluzione grazie al WiFi: Il Tribunale di Roma libera un professionista dalle accuse di accesso a materiale illecito. Soggetti terzi potrebbero aver sfruttato la sua connessione senza fili. I log non bastano per una condanna