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Differenze per "LeggiWireless"

Differenze tra le versioni 40 e 49 (in 9 versioni)
Versione 40 del 2012-10-04 13:06:52
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Autore: Stefanauss
Commento: Aggiunto riferimento all'emanazione del Decreto Fare (Il Sole 24 Ore)
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Linea 2: Linea 2:

<<TableOfContents>>
Linea 7: Linea 9:
Così come in tutto il resto dell'Europa, i collegamenti radio tra privati sulle frequenze collettive (2.4 GHz, 5 GHz, 17 GHz) sono stati liberalizzati dal nuovo codice delle comunicazioni elettroniche entrato in vigore il 6 giugno 2012, così come recita il sito dell'[[http://www.comunicazioniliguria.it/wifi.htm|ispettorato delle comunicazioni della Liguria]]: Così come in tutto il resto dell'Europa, i collegamenti radio tra privati sulle frequenze collettive (2.4 GHz, 5 GHz, 17 GHz) sono stati liberalizzati dal nuovo codice delle comunicazioni elettroniche entrato in vigore a giugno 2012, così come recita il sito dell'[[http://www.comunicazioniliguria.it/wifi.htm|ispettorato delle comunicazioni della Liguria]]:
Linea 10: Linea 12:

Più specificamente, il Decreto Legislativo 28 maggio 2012, n. 70 ha modificato il D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), a seguito del recepimento delle direttive europee 2009/140/CE e 2009/136/CE. '''A partire dall'entrata in vigore del Decreto (1 giugno 2012), non sono più soggette ad autorizzazione le reti RadioLAN-HiperLAN (wi-fi) ad uso privato, anche nel caso transitino al di fuori del proprio fondo'''.
Linea 15: Linea 19:
La pagina dedicata al wifi dell'[[http://www.comunicazioniliguria.it/wifi.htm|ispettorato delle comunicazioni della liguria]] (segui il link per leggerla), pur avendo un'aspetto poco professionale, contiene un riassunto ben fatto dell'attuale situazione normativa che indica esplicitamente quali sono le frequenze liberamente utilizzaibili ed i limiti di potenza a cui attenersi. La pagina dedicata al wifi dell'[[http://www.comunicazioniliguria.it/wifi.htm|ispettorato delle comunicazioni della liguria]] (segui il link per leggerla), --(pur avendo un'aspetto poco professionale)-- - dal 2013 in poi ha anche un aspetto professionale :) -, contiene un riassunto ben fatto dell'attuale situazione normativa che indica esplicitamente quali sono le frequenze liberamente utilizzaibili ed i limiti di potenza a cui attenersi.
Linea 27: Linea 31:
Nel [[http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-07-23/governo-liberalizza-wifi-decreto-101758.shtml|Luglio del 2013]] è stato approvato il [[attachment:decreto-fare-23-07-2013.pdf|Decreto Fare]] che liberalizzalizza ufficialmente il wifi libero per i privati e per i piccoli esercenti. Ecco il testo relativo al wifi libero:

'''In sostanza, quanto inserito nell’ultima versione del decreto 69/2013, prevede all’articolo 10 che “”L’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite rete WIFI non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori. Quando l’offerta di accesso non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° gennaio 2003, n.259 e successive modificazioni, e l’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni”.'''

[[attachment:decreto-fare-23-07-2013.pdf|Il testo completo del Decreto del Fare è disponibile qui]].
Linea 29: Linea 39:
 1. '''EULA''': I grandi operatori di TLC spesso fanno dei contratti in cui si vieta espressamente di condividere la connessione con il proprio vicinato, pena la recisione del contratto;  1. '''EULA''': I grandi operatori di TLC spesso fanno dei contratti in cui si vieta espressamente di condividere la connessione con il proprio vicinato, pena la rescissione del contratto;
Linea 32: Linea 42:
L'eventualità che il caso numero 1 si verifichi è davvero remota, dato che l'unica misura che l'operatore potrebbe adottare è recidere il contratto, cosa che ovviamente va contro i suoi stessi interessi economici. Inoltre molti altri operatori, specialmente i piccoli operatori locali, non inseriscono questa clausola nei contratti, quindi anche nel caso questa eventualità si verifichi si può sempre andare "dalla concorrenza" :-) . Per quanto riguarda il caso numero 1, un esempio è costituito dall'articolo 7 delle ''[[http://www.telecomitalia.it/sites/default/files/files/documentation/Condizioni_Gen_Contratto_Alice_0.pdf|Condizioni Generali di Contratto Alice ADSL]]'' del provider Telecom Italia, che recita: ''L'accesso alla rete Internet, tramite tecnologia ADSL, non potrà in nessun caso essere ceduto ad altri utenti con l'utilizzo da parte loro dei servizi ad esso correlati.''

L'eventualità
che ciò si verifichi è però davvero remota, dato che l'unica misura che l'operatore potrebbe adottare è rescindere il contratto, cosa che ovviamente va contro i suoi stessi interessi economici. Inoltre molti altri operatori, specialmente i piccoli operatori locali, non inseriscono questa clausola nei contratti, quindi anche nel caso questa eventualità si verifichi si può sempre andare "dalla concorrenza" :-) .
Linea 46: Linea 58:

== Diritto di Antenna ==

 * http://www.iw2ohx.net/Raccolta_Diritto_di_Antenna.pdf
 * http://www.ilradioamatore.net/diritto_antenna_radioamatore-1.html
 * http://www.ilradioamatore.net/pag123_la_sentenza_vinta_da_iz2bpv_daniele_biasoni.html

=== Estratto da "Il Sole 24 Ore", 18 Marzo 2014 ===

(A cura di Pierantonio Lisi)

Sin dal 1940 è stato riconosciuto il diritto di installare antenne per la ricezione di segnali radiofonici e, successivamente, televisivi sul lastrico solare o sul tetto dell'edificio condominiale (da ultimo, si veda l'articolo 91 Dlgs 259/2003). La giurisprudenza ha chiarito che il cosiddetto diritto d'antenna è un diritto di natura personale proprio di chiunque occupi stabilmente un'unità immobiliare condominiale, connesso al diritto all'informazione e, perciò, assistito da sicuro fondamento costituzionale. Le norme che nel tempo hanno riconosciuto il diritto d'antenna sono state ritenute conformative della proprietà e classificate tra quelle che ne assicurano la funzione sociale. Hanno sempre previsto che le installazioni «non devono impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione e non devono arrecare danni alla proprietà medesima oppure a terzi». La riforma del condominio in vigore da giugno 2013, più realisticamente, prevede che le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo debbano arrecare il minor pregiudizio possibile alle parti comuni e alle unità immobiliari individuali coinvolte. Il diritto inviolabile del singolo all'installazione si conferma, ma deve essere esercitato compatibilmente con la tutela degli interessi degli altri condomini: qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato comunica all'amministratore la sua intenzione di procedere all'installazione indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'amministratore riferisce all'assemblea, che – con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti i due terzi del valore – può imporre all'interessato ragionevoli modalità alternative di esecuzione a salvaguardia della sicurezza, della stabilità e del decoro dell'edificio (articolo 122-bis, Codice civile). In mancanza, non è possibile opporsi all'esecuzione delle opere, salvo che risulti violata una precedente delibera con cui l'assemblea ha disciplinato le modalità di installazione (Tribunale di Varese, 25 febbraio 2011).

La legge 220/2012 ha modificato anche la disciplina degli impianti centralizzati. Per contenere il proliferare di parabole sui tetti e sui balconi degli edifici, si era cercato di favorire l'installazione di parabole comuni qualificando l'intervento come «innovazione necessaria» e prevedendo una maggioranza agevolata per l'approvazione della delibera,> fermo restando il diritto individuale di antenna. Come è accaduto per le barriere architettoniche, la riforma ha elevato la maggioranza richiesta: oggi occorre il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del valore, sia per le antenne satellitari, sia per quelle digitali terrestri (come pure per gli impianti via cavo, si veda l'articolo 1120, Codice civile, n. 2).

Normativa Italiana

L'italia è stato probabilmente il paese Europeo con le leggi più ambigue in materia di Wi-Fi.

Fortunatamente il trend è cambiato!

Così come in tutto il resto dell'Europa, i collegamenti radio tra privati sulle frequenze collettive (2.4 GHz, 5 GHz, 17 GHz) sono stati liberalizzati dal nuovo codice delle comunicazioni elettroniche entrato in vigore a giugno 2012, così come recita il sito dell'ispettorato delle comunicazioni della Liguria:

“Uso privato: non è prevista alcuna autorizzazione. Le apparecchiature sono comprese in quelle previste di libero uso ai sensi dell’art. 105, comma 1, lettera b del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), così come modificato dall'art. 70 del D.Lgs. 70/2012.”

Più specificamente, il Decreto Legislativo 28 maggio 2012, n. 70 ha modificato il D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), a seguito del recepimento delle direttive europee 2009/140/CE e 2009/136/CE. A partire dall'entrata in vigore del Decreto (1 giugno 2012), non sono più soggette ad autorizzazione le reti RadioLAN-HiperLAN (wi-fi) ad uso privato, anche nel caso transitino al di fuori del proprio fondo.

Anche condividere la propria connessione WI-FI liberamente non è più illegale da quando il decreto Pisanu, che imponeva pesanti restrizioni e condizioni all'accesso ad internet, non è stato prorogato.

Fare collegamenti radio su suolo pubblico è legale?

La pagina dedicata al wifi dell'ispettorato delle comunicazioni della liguria (segui il link per leggerla), pur avendo un'aspetto poco professionale - dal 2013 in poi ha anche un aspetto professionale :) -, contiene un riassunto ben fatto dell'attuale situazione normativa che indica esplicitamente quali sono le frequenze liberamente utilizzaibili ed i limiti di potenza a cui attenersi.

In ninux le frequenze principalmente utilizzate sono 2.4 GHz (per gli hotspot e per le reti mesh) e 5.4-5.7 GHz (per i collegamenti punto punto a lunga distanza).

Alternativamente, se volete avere più informazioni potete consultare il testo completo del Codice delle Comunicazioni Elettroniche consolidato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 giugno 2012.

Condividere la propria connessione ad Internet è legale?

Da quando il decreto Pisanu Anti Terrorismo non è stato prorogato condividere la propria connessione liberamente (ovvero senza verificare l'identità di chi la usa e tenere i log completi) attraverso un access point aperto (ovvero senza password) non è più illegale.

Se non sapete cosa era il decreto Pisanu potete consultare la relativa sezione dedicata su Wikipedia.

Nel Luglio del 2013 è stato approvato il Decreto Fare che liberalizzalizza ufficialmente il wifi libero per i privati e per i piccoli esercenti. Ecco il testo relativo al wifi libero:

In sostanza, quanto inserito nell’ultima versione del decreto 69/2013, prevede all’articolo 10 che “”L’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite rete WIFI non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori. Quando l’offerta di accesso non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° gennaio 2003, n.259 e successive modificazioni, e l’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni”.

Il testo completo del Decreto del Fare è disponibile qui.

Ci sono altri problemi legali che potrebbero verificarsi, anche se l'eventualità che si verifichino è davvero remota, pensate solo che ai ragazzi di Ninux in più di 10 anni non è mai capitato. Analizziamo quindi questi possibili problemi e le relative soluzioni:

  1. EULA: I grandi operatori di TLC spesso fanno dei contratti in cui si vieta espressamente di condividere la connessione con il proprio vicinato, pena la rescissione del contratto;

  2. Responsabilità dell'titolare dell'ADSL: Essendo l'indirizzo ip utilizzato dagli utenti dell'hotspot registrato a nome del titolare del contratto con la compagnia telefonica, nell'eventualità che qualcuno commetta un atto illecito attraverso tale condizione e che questo atto sia grave a tal punto da essere denunciato alle autorità competenti, le autorità andranno a bussare alla porta del titolare

Per quanto riguarda il caso numero 1, un esempio è costituito dall'articolo 7 delle Condizioni Generali di Contratto Alice ADSL del provider Telecom Italia, che recita: L'accesso alla rete Internet, tramite tecnologia ADSL, non potrà in nessun caso essere ceduto ad altri utenti con l'utilizzo da parte loro dei servizi ad esso correlati.

L'eventualità che ciò si verifichi è però davvero remota, dato che l'unica misura che l'operatore potrebbe adottare è rescindere il contratto, cosa che ovviamente va contro i suoi stessi interessi economici. Inoltre molti altri operatori, specialmente i piccoli operatori locali, non inseriscono questa clausola nei contratti, quindi anche nel caso questa eventualità si verifichi si può sempre andare "dalla concorrenza" :-) .

Anche l'eventualità che il caso numero 2 si verifichi è remota, inoltre se in tutti paesi europei è disponibile il wifi aperto e senza bisogno di autenticazione nelle principali piazze delle grandi città, perchè qui in Italia ci dobbiamo fare tutti questi problemi?

Nel caso il problema numero 2 si verifichi il titolare dovrà semplicemente spiegare e dimostrare che condivide gratuitamente ed in modo volontario la propria connessione ad internet attraverso il suo router wifi.

Tuttavia, un modo per tutelarsi ulteriormente c'è, ed è quello di fare in modo che tutto il traffico generato dall'hotspot venga instradato sulla rete TOR. Se siete generosi e volete condividere la vostra connessione ma siete ansiosi e le vostre paure vi bloccano potete utilizzare questa soluzione tecnica. Per maggiori informazioni su questo argomento contattaci su una delle nostre mailing list.

Casi di battaglie legali wireless nel mondo

Ecco una lista degli articoli che descrivono casi di battaglie legali relazionati col wireless:

  • USA, libertà di WiFi: L'abbonato non è tenuto a proteggere la propria connessione wireless: la legge non stabilisce che debba collaborare con i detentori dei diritti nella prevenzione delle violazioni del copyright

  • Fedoforno, assoluzione grazie al WiFi: Il Tribunale di Roma libera un professionista dalle accuse di accesso a materiale illecito. Soggetti terzi potrebbero aver sfruttato la sua connessione senza fili. I log non bastano per una condanna

Diritto di Antenna

Estratto da "Il Sole 24 Ore", 18 Marzo 2014

(A cura di Pierantonio Lisi)

Sin dal 1940 è stato riconosciuto il diritto di installare antenne per la ricezione di segnali radiofonici e, successivamente, televisivi sul lastrico solare o sul tetto dell'edificio condominiale (da ultimo, si veda l'articolo 91 Dlgs 259/2003). La giurisprudenza ha chiarito che il cosiddetto diritto d'antenna è un diritto di natura personale proprio di chiunque occupi stabilmente un'unità immobiliare condominiale, connesso al diritto all'informazione e, perciò, assistito da sicuro fondamento costituzionale. Le norme che nel tempo hanno riconosciuto il diritto d'antenna sono state ritenute conformative della proprietà e classificate tra quelle che ne assicurano la funzione sociale. Hanno sempre previsto che le installazioni «non devono impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione e non devono arrecare danni alla proprietà medesima oppure a terzi». La riforma del condominio in vigore da giugno 2013, più realisticamente, prevede che le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo debbano arrecare il minor pregiudizio possibile alle parti comuni e alle unità immobiliari individuali coinvolte. Il diritto inviolabile del singolo all'installazione si conferma, ma deve essere esercitato compatibilmente con la tutela degli interessi degli altri condomini: qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato comunica all'amministratore la sua intenzione di procedere all'installazione indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'amministratore riferisce all'assemblea, che – con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti i due terzi del valore – può imporre all'interessato ragionevoli modalità alternative di esecuzione a salvaguardia della sicurezza, della stabilità e del decoro dell'edificio (articolo 122-bis, Codice civile). In mancanza, non è possibile opporsi all'esecuzione delle opere, salvo che risulti violata una precedente delibera con cui l'assemblea ha disciplinato le modalità di installazione (Tribunale di Varese, 25 febbraio 2011).

La legge 220/2012 ha modificato anche la disciplina degli impianti centralizzati. Per contenere il proliferare di parabole sui tetti e sui balconi degli edifici, si era cercato di favorire l'installazione di parabole comuni qualificando l'intervento come «innovazione necessaria» e prevedendo una maggioranza agevolata per l'approvazione della delibera,> fermo restando il diritto individuale di antenna. Come è accaduto per le barriere architettoniche, la riforma ha elevato la maggioranza richiesta: oggi occorre il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del valore, sia per le antenne satellitari, sia per quelle digitali terrestri (come pure per gli impianti via cavo, si veda l'articolo 1120, Codice civile, n. 2).